[1]Riprese

[2](1) Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate in teatri di posa ubicati nel territorio dell'una o dell'altra Parte o, nel di caso di coproduzioni multilaterali, di uno dei Paesi di cui all'articolo 6. L'eccezione a tale disposizione puo' essere concessa solo dopo approvazione delle Autorita' competenti. (2) Le riprese in esterni o in interni dal vero in un Paese non coinvolto nella coproduzione possono essere preventivamente autorizzate dalle Autorita' competenti qualora la sceneggiatura o il soggetto della coproduzione lo rendano necessario. (3) Gli autori, i soggettisti, i registi, gli interpreti ed il restante personale artistico e tecnico, nonche' le maestranze che partecipano alla realizzazione della coproduzione devono essere:

  • a)per quanto concerne la Repubblica Italiana:
  • i)cittadini della Repubblica Italiana;
  • ii)cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea;
  • iii)soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Italiana secondo le disposizioni interne;
  • b)per quanto concerne la Repubblica Dominicana:
  • i)cittadini della Repubblica Dominicana;
  • ii)residenti permanenti nella Repubblica Dominicana secondo le disposizioni interne. (4) Per esigenze della coproduzione, la partecipazione di personale tecnico e artistico che non e' nelle condizioni previste dal comma 3 puo' essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorita' competenti. (5) Il personale straniero tecnico, creativo ed artistico che risiede e/o lavora abitualmente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica Dominicana puo' eccezionalmente partecipare, previa autorizzazione delle Autorita' competenti, alla realizzazione della coproduzione, come se fosse soggiornante di lungo periodo nella Repubblica Italiana o residente permanente nella Repubblica Dominicana.

Testo vigente dal 29 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;80~accordo-art4 · fonte del testo

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