[1]Approvazione dei progetti

[2](1) Le coproduzioni devono ottenere l'approvazione delle Autorita' competenti, in conformita' alle rispettive legislazioni. (2) Prima dell'approvazione di un'istanza, le Autorita' competenti si consultano l'un l'altra al fine di assicurare la conformita' del progetto alle disposizioni del presente Accordo ed alla propria legislazione nazionale. (3) L'approvazione non e' concessa ad un progetto laddove i coproduttori siano legati da comune gestione o controllo, salvo i casi in cui tali legami siano unicamente finalizzati alla realizzazione del progetto. (4) Le istanze presentate al fine del riconoscimento della coproduzione devono soddisfare le disposizioni definite nelle «Norme di Procedura», illustrate nell'Allegato al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

Testo vigente dal 29 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;80~accordo-art15 · fonte del testo

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