in vigore 1. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 1 ottobre 1993 o a qualunque data successiva, se a questa data i Governi che rappresentano almeno cinque paesi esportatori raggruppanti almeno l'80 % delle esportazioni totali dei paesi che figurano all'annesso A, e i Governi che rappresentano paesi importatori, raggruppanti almeno il 60 % delle importazioni totali come indicato all'annesso B, hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario. Esso entrera' in vigore a titolo definitivo dopo essere entrato in vigore a titolo provvisorio, non appena le percentuali di cui sopra saranno state ottenute a seguito del deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Se il presente Accordo non e' entrato in vigore a titolo definitivo secondo il paragrafo 1 del presente articolo, esso entrera' in vigore a titolo provvisorio il 1 ottobre 1993 se a questa data i Governi che rappresentano almeno cinque paesi esportatori, raggruppanti almeno l'80 % delle esportazioni totali dei paesi che figurano all'annesso A, ed i Governi che rappresentano paesi importatori raggruppanti almeno il 60 % delle importazioni totali come indicate nell'annesso B, hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o hanno notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio quando entrera' in vigore. Questi Governi saranno Membri in via provvisoria. 3. Se le condizioni d'entrata in vigore di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte prima del 1 ottobre 1993, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convochera' non appena lo riterra' possibile una riunione dei governi che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o che avranno notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo in via provvisoria. Questi governi potranno decidere di dare effetto tra di loro al presente Accordo a titolo provvisorio o definitivo, in totalita' o in parte, alla data che stabiliranno o di adottare ogni altra disposizione che riterranno necessaria. Tuttavia le disposizioni economiche del presente Accordo relative al piano di gestione della produzione non entreranno in vigore a meno che i Governi che rappresentano almeno cinque paesi esportatori, raggruppanti almeno l'80 % delle esportazioni totali dei paesi che figurano nell'annesso A, non abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o abbiano notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio quando entrera' in vigore. 4. Per ogni Governo a nome del quale uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o una notifica di applicazione a titolo provvisorio sia stato depositato dopo l'entrata in vigore del presente Accordo secondo il paragrafo 1, il paragrafo 2 o il paragrafo 3 del presente articolo, lo strumento o la notifica avra' effetto alla data del deposito per quanto concerne la notifica di applicazione a titolo provvisorio, secondo le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 55.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art56 · fonte del testo

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