1. Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non e' risolta dalle Parti alla controversia, e' deferita al Consiglio per decisione su richiesta di una delle Parti alla controversia. 2. Se una controversia e' deferita al Consiglio in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo ed e' stata oggetto di un dibattito, vari Membri che detengono insieme un terzo almeno del totale dei voti, o cinque Membri qualsiasi, possono chiedere al Consiglio di avvalersi, prima di pronunciare la sua decisione, dell'opinione,sulle questioni controverse in oggetto, di un gruppo consultivo speciale costituito come indicato al paragrafo 3 del presente articolo. 3.a) A meno che il Consiglio decida diversamente che per voto speciale, il gruppo consultivo speciale e' composto da:

  • i)Due persone designate dai Membri esportatori, una delle quali esperta in questioni come quelle che sono oggetto del litigio, e l'altra essendo un giurista qualificato e di grande esperienza;
  • ii)due persone, designate dai Membri importatori, una delle quali esperta in questioni come quelle che sono oggetto del litigio, e l'altra essendo un giurista qualificato e di grande esperienza;
  • iii)un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone designate secondo i capoversi i) e ii) precedenti o, qualora queste ultime non raggiungessero un accordo, dal Presidente del Consiglio;
  • b)Non vi sono impedimenti a che cittadini di Membri siedano nel Gruppo consultivo speciale;
  • c)i membri del Gruppo consultivo speciale siedono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo;
  • d)le spese del gruppo consultivo speciale sono a carico dell'Organizzazione. 4. L'opinione motivata del gruppo consultivo speciale e' sottoposta al Consiglio, il quale risolve la controversia dopo aver perso in considerazione tutti i dati pertinenti.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art47 · fonte del testo

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