[1]Controversie

[2]1. Ogni controversia sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, che non venga definita dalle parti di tale controversia, viene sottoposta al Consiglio perche' esso prenda una decisione in merito a richiesta di una delle parti di detta controversia. 2. Quando una controversia viene sottoposta al Consiglio in base al paragrafo 1 e forma l'oggetto di un dibattito, la maggioranza dei membri, o piu' membri che dispongano insieme di almeno un terzo del totale dei voti, possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di rendere nota la sua decisione, il parere, sulle questioni in controversia, di un gruppo consultivo speciale costituito in base alle indicazioni del paragrafo 3. 3. a) A meno che il Consiglio non decida altrimenti all'unanimita', il gruppo consultivo speciale e' composto di:

  • i)due persone, designata dai membri esportatori, delle quali l'una possiede una grande esperienza in questioni del tipo di quelle che sono in discussione, e l'altra sia un giurista qualificato e di provata esperienza;
  • ii)due persone di qualifiche analoghe, designate dai membri importatori;
  • iii)un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone designate in base ai capoversi i) e ii), o, in caso di mancato accordo fra di loro, dal Presidente del Consiglio;
  • b)i cittadini delle Parti contraenti possono far parte del gruppo consultivo speciale;
  • c)i membri del gruppo consultivo speciale ne fanno parte a titolo personale e non ricevono istruzioni da alcun governo;
  • d)le spese del gruppo consultivo speciale sono a carico dell'Organizzazione. 4. Il parere motivato del gruppo consultivo speciale e' sottoposto al Consiglio, che definisce la controversia dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art61 · fonte del testo

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