[1]Articolo XVII

[2]La Parte richiesta comunichera' senza indugio per via diplomatica alla Parte richiedente la propria decisione sulla domanda di estradizione. Se, ai fini dell'estradizione, e' stato emesso dall'autorita' competente un mandato od ordine di cattura nei confronti della persona richiesta e se detta persona non viene allontanata dal territorio della Parte richiesta entro il termine prescritto dalle leggi di detta Parte, la persona in questione puo' essere messa in liberta' e la Parte richiesta puo' in seguito rifiutare di estradare detta persona per lo stesso reato.

Testo vigente dal 6 dicembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;632~artxvii · fonte del testo

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