[1]ARTICOLO XII. (Arresto provvisorio)

[2]1. - In caso di urgenza, ciascuna Parte contraente puo' richiedere l'arresto provvisorio di una persona imputata o riconosciuta colpevole di un reato che da' luogo ad estradizione. La domanda di arresto provvisorio deve essere inoltrata per via diplomatica, o direttamente tra il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti e il Ministero italiano di grazia e giustizia, nel qual caso potranno essere utilizzati i canali di comunicazione dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL). 2. - La domanda deve contenere: la descrizione della persona richiesta, ivi compresa, se possibile, la sua nazionalita'; il luogo dove probabilmente si trova; un breve resoconto dei fatti, ivi compresi, se possibile, il tempo ed il luogo del commesso reato e le prove disponibili; un attestato dell'esistenza di un mandato di arresto, con la data in cui e' stato emesso e il nome dell'autorita' giudiziaria che lo ha emesso; l'indicazione dei titoli dei reati, la citazione degli articoli di legge violati e della pena massima che puo' essere inflitta con la sentenza, oppure una attestazione dell'esistenza di una sentenza di condanna contro tale persona con l'indicazione della data della pronuncia, dell'autorita' giudiziaria che la ha pronunciata e della pena eventualmente inflitta; e una dichiarazione attestante che una formale domanda di estradizione di detta persona fara' seguito. 3. - Una volta ricevuta la domanda, la Parte richiesta effettuera' i passi necessari per assicurare l'arresto della persona richiesta. La Parte richiedente verra' prontamente informata del risultato della sua domanda. 4. - L'arresto provvisorio avra' termine se entro un periodo di 45 giorni dall'arresto della persona richiesta, l'autorita' esecutiva della Parte richiesta non avra' ricevuto la formale domanda di estradizione e la documentazione relativa prevista dall'articolo X. 5. - La cessazione dell'arresto provvisorio prevista in base al paragrafo 4 del presente articolo non pregiudichera' un nuovo arresto e l'estradizione della persona richiesta se la domanda di estradizione e la documentazione relativa verranno consegnate in una data successiva. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

Testo vigente dal 4 luglio 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1984 al 4 luglio 1996.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1984-05-26;225~trattato-artxii · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari