[1]ARTICOLO XIII Decisione e consegna

[2]1. La Parte Richiesta comunichera' senza indugio alla Parte Richiedente per via diplomatica la propria decisione sulla domanda di estradizione. 2. La Parte Richiesta fornira' i motivi di ogni rigetto, parziale o totale, della domanda di estradizione e una copia della decisione della autorita' giudiziaria, se esiste. 3. Quando la domanda di estradizione e' accolta, le competenti autorita' delle Parti Contraenti si accorderanno sulla data ed il luogo della consegna della persona richiesta. Se tuttavia tale persona non e' estradata dal territorio della Parte Richiesta entro il termine concordato, essa puo' essere messa in liberta', salvo che una nuova data per la consegna sia stata concordata.

Testo vigente dal 27 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25~artxiii · fonte del testo

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