1. Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali previsti nel presente Accordo dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, cosi' come le provviste di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo (ivi compresi cibi, bevande e tabacco), le parti di ricambio e il normale equipaggiamento esistenti a bordo di tali aeromobili saranno esentati, all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, da dazi doganali, dalle spese di ispezione e da ogni onere fiscale. 2. Saranno ugualmente esentati dai suddetti dazi doganali e oneri fiscali, ad esclusione degli oneri relativi ai servizi resi:

  • a)il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e il normale equipaggiamento di bordo introdotti e imbarcati sul territorio di una Parte Contraente dalla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente e destinati ad essere usati esclusivamente dagli aeromobili di detta compagnia aerea;
  • b)il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e il normale equipaggiamento imbarcati sul territorio dell'altra Parte Contraente dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, nella effettuazione dei servizi concordati, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalle autorita' di detta altra Parte Contraente e destinati ad essere usati e consumati esclusivamente nel corso del volo. 3. I materiali che godono delle esenzioni previste dai precedenti paragrafi non potranno essere usati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e, ove non vengano utilizzati, dovranno essere riesportati a meno che non ne sia permesso l'uso a bordo di un aeromobile di un'altra compagnia aerea, ovvero la loro importazione permanente conformemente alle disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata. 4. Le esenzioni previste dal presente articolo, che si applicano anche ai suddetti materiali usati o consumati durante il volo sul territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni, vengono concesse su basi di reciprocita' e potranno essere soggette ad ottemperare a particolari formalita' normalmente applicabili in detto territorio, ivi inclusi i controlli doganali.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;951~art5 · fonte del testo

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