[1]Articolo IV. (ad articolo 4 della Convenzione)

[2]La presenza di rappresentanti delle Autorita' giudiziarie competenti, e delle parti interessate ad assistere all'espletamento di atti di assistenza giudiziaria nello Stato richiesto, e' consentita, sempre che cio' sia previsto dalla legislazione dello Stato richiedente. I rappresentanti delle Autorita' giudiziarie competenti e delle parti in causa che siano state autorizzate a presenziare all'espletamento di atti di assistenza giudiziaria, possono proporre domande e chiedere provvedimenti attinenti agli atti di assistenza giudiziaria.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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