Art. 184-octies c.p.i. — Estinzione della procedura di decadenza o nullità

La procedura di decadenza o nullita' si estingue:

  • a)se il marchio sul quale si fonda l'istanza e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile;
  • b)se la rinuncia all'istanza di decadenza o nullita' e' accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;
  • c)se la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullita', e' ritirata ((, rinunciata)) o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi;
  • d)se non e' presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all'articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo 184-septies, comma 2, secondo periodo;
  • e)se la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di nullita' e' ritirata o rigettata;
  • f)se la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta o la specialita' tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullita', e' cancellata;
  • g)se e' venuto meno l'interesse ad agire.

Testo vigente dal 23 agosto 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 2019 al 23 agosto 2023. 172 parole aggiunte in 8 capoversi.

aggiunto: La procedura di decadenza o nullita' si estingue:

aggiunto: a) se il marchio sul quale si fonda l'istanza e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile;

aggiunto: b) se la rinuncia all'istanza di decadenza o nullita' e' accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;

aggiunto: c) se la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullita', e' ritirata, rinunciata o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi;

aggiunto: d) se non e' presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all'articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo 184-septies, comma 2, secondo periodo;

aggiunto: e) se la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di nullita' e' ritirata o rigettata;

aggiunto: f) se la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta o la specialita' tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullita', e' cancellata;

aggiunto: g) se e' venuto meno l'interesse ad agire.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art184octies · fonte del testo

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