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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012 · Legge 19 aprile 2016, n. 62
- Aggiornato al
- 4 maggio 2016
- Articoli
- 33
- Versioni storiche
- 38
- Art. 1Allegato Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica…
- Art. 2Attuazione Sulla base del presente Accordo, le Parti potranno elaborare piani, annuali o…
- Art. 3Campi della cooperazione La cooperazione tra le Parti potra' includere, tra gli altri, i…
- Art. 4Modalita' della cooperazione La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra'…
- Art. 5Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente…
- Art. 6Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornira'…
- Art. 7Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla…
- Art. 8Le Autorita' della Parte ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione…
- Art. 9Le Autorita' dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare, prioritariamente, la…
- Art. 10Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto, direttamente o…
- Art. 11Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte…
- Art. 12Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello…
- Art. 13Categorie degli equipaggiamenti e dei materiali Ai sensi dei rispettivi ordinamenti…
- Art. 14Modalita' Le attivita' nel settore dell'industria di difesa e della politica degli…
- Art. 15Proprieta' intellettuale Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per…
- Art. 16Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attivita', documento…
- Art. 17Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente…
- Art. 18Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali diplomatici…
- Art. 19La corrispondenza delle classifiche di segretezza e' la seguente: Per la Repubblica…
- Art. 20L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, sara'…
- Art. 21Le Parti garantiscono che le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo…
- Art. 22Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni…
- Art. 23Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente Capitolo…
- Art. 24Qualsiasi controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente…
- Art. 25Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due…
- Art. 26Sara' possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in…
- Art. 27I Protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformita' con le…
- Art. 28I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi…
- Art. 29Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle…
- Art. 30I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti ed ogni altra revisione entreranno in vigore…
- Art. 31Il presente Accordo rimarra' in vigore fino a quando una delle due Parti decidera', in…
- Art. 32La denuncia richiesta da una delle due Parti sara' notificata all'altra Parte, per…
- Art. 33La cessazione del presente Accordo non influira' sui programmi e le attivita' in corso…
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