[1]Modalita' della cooperazione

[2]La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire secondo le seguenti modalita': a. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; b. incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa; c. scambio di personale docente e di formazione, nonche' di studenti provenienti da istituzioni militari; d. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti; e. partecipazione ad esercitazioni militari; f. partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie; g. visite di navi ed aeromobili militari; h. scambio nel campo degli eventi culturali, museali e sportivi; i. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Testo vigente dal 4 maggio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-19;62~accordo-art4 · fonte del testo

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