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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972
Legge 8 ottobre 1974, n. 618
- Aggiornato al
- 4 dicembre 1974
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 17
- Art. iTRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. iiArticolo II. Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a distruggere o a…
- Art. iiiArticolo III. Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a non trasferire ad…
- Art. ivArticolo IV. Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna ad adottare, secondo…
- Art. vArticolo V. Gli Stati parti della presente convenzione si impegnano a consultarsi ed a…
- Art. viArticolo VI. 1. Ogni Stato parte della presente convenzione che constati che un'altra…
- Art. viiArticolo VII. Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a fornire…
- Art. viiiArticolo VIII. Nessuna disposizione della presente convenzione sara' interpretata come…
- Art. ixArticolo IX. Ogni Stato parte della presente convenzione conferma l'obiettivo…
- Art. xArticolo X. 1. Gli Stati parti della presente convenzione si impegnano a facilitare il…
- Art. xiArticolo XI. Ogni Stato parte puo' proporre degli emendamenti alla presente convenzione…
- Art. xiiArticolo XII. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, o prima di…
- Art. xiiiArticolo XIII. 1. La presente convenzione viene conclusa a tempo indeterminato. 2. Ogni…
- Art. xivArticolo XIV. 1. La presente convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati. Ogni…
- Art. xvArticolo XV. La presente convenzione, i cui testi inglese, francese, cinese, spagnolo e…
