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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977 · Legge 14 ottobre 1985, n. 612
- Aggiornato al
- 7 novembre 1985
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- 21
- Versioni storiche
- 24
- Art. 1CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA IN MATERIA DI FALLIMENTO…
- Art. 2Le procedure previste nella presente Convenzione ed iniziate in uno degli Stati…
- Art. 3Sono competenti a dichiarare il fallimento i tribunali dello Stato contraente sul…
- Art. 4Se una procedura di fallimento o di concordato e' stata iniziata in uno dei due Stati, i…
- Art. 5I tribunali dello Stato contraente nel quale e' stato dichiarato il fallimento sono…
- Art. 6Il fallimento dichiarato in uno degli Stati contraenti determina per il fallito…
- Art. 7I poteri che la legge dello Stato contraente, sul territorio del quale e' stato…
- Art. 8Il tribunale che ha dichiarato il fallimento richiede, mediante commissione rogatoria, al…
- Art. 9La procedura di fallimento e, in particolare, la dichiarazione di fallimento, la chiusura…
- Art. 10Nei confronti dei creditori residenti nello Stato contraente diverso da quello in cui il…
- Art. 11Gli effetti del fallimento sui contratti di lavoro in corso sono regolati dalla legge del…
- Art. 12I crediti che godono di privilegi su beni mobili e l'ordine di tali privilegi sono…
- Art. 13Il lavoratore dipendente, impiegato in uno stabilimento del debitore situato nello Stato…
- Art. 14Le decisioni in materia di fallimento, ivi comprese quelle relative al concordato…
- Art. 15In caso di concordato, l'autorita' competente di uno Stato contraente, in conformita'…
- Art. 16Agli estratti delle liste dei crediti, rilasciati come titolo esecutivo da un tribunale…
- Art. 17Le decisioni dei tribunali di uno dei due Stati che sono riconosciute nell'altro Stato…
- Art. 18La parte che intende far valere una decisione nell'altro Stato deve produrre: 1) una…
- Art. 19La presente Convenzione si applica ai fallimenti dichiarati dopo la data della sua…
- Art. 20Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione…
- Art. 21La presente Convenzione e' soggetta a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica…
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