1. Nei confronti dei creditori residenti nello Stato contraente diverso da quello in cui il fallimento e' stato dichiarato i termini per l'insinuazione dei crediti sono regolati dalla legge dello Stato in cui il fallimento e' stato dichiarato, ma decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della dichiarazione di fallimento effettuata nell'altro Stato in conformita' dell'articolo 8. Nel caso in cui il termine per l'insinuazione dei crediti venga stabilito ad una data determinata, esso sara' prorogato, per i creditori che risiedono nello Stato diverso da quello in cui il fallimento e' stato dichiarato, per un periodo equivalente a quello trascorso tra la pubblicazione effettuata nello Stato in cui il fallimento e' stato dichiarato e quella effettuata nell'altro Stato in conformita' all'articolo 8. 2. La stessa disposizione si applica alle impugnazioni contro gli atti e le decisioni che vengono portate a conoscenza dei terzi nelle forme previste dall'articolo 8.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;612~convenzione-art10 · fonte del testo

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