1. Lo Stato di residenza puo', in ogni momento e senza dover comunicare i motivi della propria decisione, informare lo Stato d'invio che un funzionario consolare e' "persona non grata" o che un qualsiasi altro membro del personale consolare non e' accettabile. In tal caso lo Stato d'invio richiamera' la persona in questione e porra' fine alle sue funzioni nell'Ufficio consolare. Se lo Stato di residenza fa tale comunicazione prima che la persona nominata membro di un Ufficio consolare giunga nel proprio territorio, lo Stato di invio deve ritirarne la nomina. 2. Se lo Stato di invio rifiuta di eseguire o non esegue entro un termine ragionevole gli obblighi che ad esso incombono in applicazione del paragrafo I del presente articolo, lo Stato di residenza puo', secondo i casi, ritirare l'exequatur alla persona in questione ovvero cessare di considerarla come membro del personale consolare.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art7 · fonte del testo

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