1. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato ricevente, l'autorita' competente di tale Stato ne avverte senza indugi l'ufficio consolare e trasmette ad esso il relativo certificato di morte. L'autorita' competente dello Stato ricevente da' comunicazione all'ufficio consolare dell'apertura di successioni per le quali sia erede o legatario un cittadino dello Stato d'invio non residente nello Stato ricevente. 2. a) Qualora l'ufficio consolare, informato del decesso di uno dei suoi cittadini o dell'apertura di una successione a favore di un proprio cittadino, ne faccia domanda, le autorita' competenti dello Stato ricevente gli forniscono le informazioni che possono raccogliere in merito alla successione.

  • b)L'ufficio consolare dello Stato d'invio puo' domandare all'autorita' competente dello Stato ricevente di adottare senza indugi le misure necessarie per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni ereditari lasciati nel territorio dello Stato ricevente.
  • c)Il funzionario consolare puo' cooperare direttamente o mediante un delegato all'esecuzione delle misure di cui alla lettera b) del presente paragrafo. 3. Se devono essere prese misure conservative e nessun erede cittadino dello Stato d'invio e' presente o rappresentato, un funzionario consolare dello Stato d'invio e' invitato dalle autorita' dello Stato ricevente ad assistere alle operazioni di apposizione e di rimozione dei sigilli, nonche' alla compilazione dell'inventario. 4. Se, dopo il compimento delle procedure di successione nel territorio dello Stato ricevente, i beni mobili della successione o i proventi della vendita dei beni mobili o immobili spettano ad un erede, o legatario, cittadino dello Stato d'invio non residente nello Stato ricevente che non abbia designato un mandatario, i suddetti beni o i proventi della vendita sono consegnati all'ufficio consolare dello Stato d'invio, a condizione:
  • a)che sia provata la qualita' di erede o legatario;
  • b)che gli organi competenti abbiano, ove del caso, autorizzato la consegna dei beni ereditari o dei proventi della loro vendita;
  • c)che i debiti ereditari, accertati in conformita' alla legislazione dello Stato ricevente, siano stati pagati o garantiti;
  • d)che le imposte relative alla successione siano state pagate o garantite. 5. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trova temporaneamente nel territorio dello Stato ricevente, gli effetti personali e le somme di denaro lasciate dal defunto non reclamati da un erede presente sono consegnati senza altre formalita' all'ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvosorio affinche' siano custoditi, fatto salvo il diritto degli organi amministrativi o giudiziari dello Stato ricevente di sequestrarli nell'interesse della giustizia. L'ufficio consolare deve consegnare tali effetti personali e somme di denaro alla autorita' dello Stato ricevente che sia eventualmente designata ai fini di assicurarne l'amministrazione e la liquidazione. 6. L'ufficio consolare dovra' rispettare la legislazione dello Stato ricevente per quanto concerne l'esportazione dei beni o delle somme di denaro di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art13 · fonte del testo

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