[1]Cooperazione nel settore della droga

[2]1. Conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari le parti cooperano per garantire un approccio globale, equilibrato e integrato basato su dati concreti attraverso una cooperazione e un coordinamento efficaci tra le autorita' competenti, comprese quelle della sanita', della giustizia e dell'interno e di altri settori interessati, con l'obiettivo di ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e le conseguenze di tali droghe sui consumatori di droghe e sulla societa' nel suo insieme, nonche' per conseguire una politica piu' efficace di prevenzione delle droghe e prevenire la diversione dei precursori, compresi i precursori «di progettazione», utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti, sostanze psicotrope e nuove sostanze psicoattive. 2. Le parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Le azioni si fondano su principi concordati sanciti nelle convenzioni delle Nazioni Unite in materia di droga e su tutti i rispettivi impegni internazionali delle parti in materia. 3. La cooperazione tra le parti nel settore della droga comprende, tra l'altro, l'assistenza tecnica e amministrativa, la formazione del personale, la ricerca nel campo delle droghe, lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze sull'uso delle tecnologie dell'informazione nel controllo delle droghe, nonche' su approcci innovativi di politica in materia di droga, la cooperazione nel settore giudiziario e delle attivita' di contrasto e la prevenzione della diversione dei precursori, compresi i precursori «di progettazione», utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti, sostanze psicotrope e nuove sostanze psicoattive. Le parti possono decidere di estendere la cooperazione ad altri ambiti, come lo scambio delle migliori pratiche o di informazioni sulla prevenzione, il trattamento, il recupero, la riduzione del danno e il monitoraggio delle tossicodipendenze nonche' i farmaci sostitutivi e includere altre misure volte a rafforzare la cooperazione in materia di controllo dei precursori, scienze forensi, indagini finanziarie connesse alla droga e sviluppo alternativo.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art29 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari