[1]Diritti umani

[2]1. Le parti convengono di collaborare per la promozione e la tutela dei diritti umani, sulla base del principio del consenso e del rispetto reciproci. Le parti promuovono un dialogo regolare costruttivo e di ampio respiro sui diritti umani. 2. La cooperazione nell'ambito dei diritti umani puo' comprendere, tra l'altro:

  • a)lo sviluppo di capacita' per l'attuazione degli strumenti internazionali in materia di diritti umani applicabili alle parti e per il rafforzamento dell'attuazione dei piani d'azione in materia di diritti umani;
  • b)la promozione del dialogo e degli scambi di contatti e informazioni sui diritti umani;
  • c)il rafforzamento della cooperazione costruttiva tra le parti nell'ambito degli organismi delle Nazioni Unite per i diritti umani. 3. Le parti cooperano per rafforzare i principi democratici, lo Stato di diritto e il buon governo. La cooperazione puo' comprendere:
  • a)il rafforzamento della cooperazione tra le istituzioni nazionali e regionali che si occupano di diritti umani, Stato di diritto e buon governo;
  • b)la collaborazione e il coordinamento per rafforzare i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto, compresa l'uguaglianza davanti alla legge, l'accesso delle persone a un patrocinio a spese dello Stato efficace e il diritto a un processo equo, a un giusto processo e all'accesso alla giustizia, conformemente agli obblighi che incombono alle parti in virtu' del diritto internazionale dei diritti umani.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art30 · fonte del testo

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