[1]Cooperazione in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione

[2]1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sono elementi chiave della societa' moderna e rivestono una vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti convengono di scambiarsi opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo socioeconomico, i diritti umani e le liberta' fondamentali. 2. La cooperazione in questo settore si concentrera', tra l'altro:

  • a)sulla partecipazione a vari dialoghi regionali sui diversi aspetti della societa' dell'informazione, in particolare sulle politiche delle comunicazioni elettroniche e sulla loro regolamentazione, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la protezione dei dati personali e l'indipendenza e l'efficienza delle autorita' di regolamentazione;
  • b)sull'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti e dei servizi di ricerca delle parti e del sud-est asiatico;
  • c)sulla standardizzazione e diffusione di nuove TIC;
  • d)sulla promozione della cooperazione di ricerca tra le parti nel settore delle TIC;
  • e)su progetti comuni di ricerca nel settore delle TIC, in particolare attraverso i programmi quadro di ricerca dell'UE, inclusa la cooperazione tra le parti in particolare nei settori della pubblica amministrazione online, delle applicazioni mobili, dell'animazione e della multimedialita';
  • f)su temi e/o aspetti delle TIC legati alla sicurezza, inclusi la promozione della sicurezza online, la lotta contro la criminalita' informatica, la disinformazione e l'uso improprio delle tecnologie dell'informazione e di tutti i mezzi di comunicazione elettronica. 3. Fatte salve le rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti, e' incoraggiata la cooperazione tra imprese. 4. Le parti cooperano sulla cibersicurezza attraverso lo scambio di informazioni sulle strategie, politiche e migliori pratiche in conformita' delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e degli obblighi internazionali. 5. Le parti promuovono lo scambio di informazioni sulla cibersicurezza nei settori dell'istruzione e della formazione, le iniziative di sensibilizzazione, l'uso delle rispettive norme e specifiche tecniche ai fini della gestione dei rischi di cibersicurezza e della cibersicurezza dei prodotti e dei servizi TIC, compresa la certificazione della cibersicurezza, nonche' le relative politiche di ricerca e sviluppo.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art36 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari