[1]Cooperazione nel prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

[2]1. Le parti convengono della necessita' di adoperarsi e di cooperare, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, per prevenire e combattere efficacemente l'abuso dei rispettivi sistemi finanziari a fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. 2. Le parti convengono di cooperare per elaborare e attuare leggi, norme e regolamenti per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in linea con le norme elaborate dagli organismi internazionali attivi in tale settore, come il gruppo di azione finanziaria internazionale. 3. La cooperazione di cui al presente articolo intende altresi' promuovere gli scambi di informazioni pertinenti in linea con le rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art28 · fonte del testo

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