[1]per il visto

[2]1. Da parte dell'Ambasciata o del Consolato sara' percepita la somma di 10 franchi per ogni contratto di lavoro vistato. Nessun'altra somma potra', essere richiesta a questo titolo durante il periodo di soggiorno del lavoratore in Svizzera. 2. La somma suddetta sara' a carico del datore di lavoro e non dovra' essere dedotta dal salario del lavoratore. 3. Il datore di lavoro che abbia versato detta somma senza aver potuto ottenere la manodopera richiesta avra' diritto al rimborso della somma versata. Il rimborso non verra' accordato quando si tratti di una richiesta nominativa rimasta senza esito per il fatto che il lavoratore richiesto non abbia potuto rispondere alla chiamata del datore di lavoro per colpa di quest'ultimo.

Testo vigente dal 2 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61~art7 · fonte del testo

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