[1]' del visto

[2]1. Il visto rilasciato dall'Ambasciata o dal Consolato sara' valido per tutta la durata del soggiorno in Svizzera del lavoratore. Non dovra' essere rinnovato in caso di cambiamento di posto di lavoro o di professione. 2. Il visto non sara' nuovamente richiesto per i lavoratori stagionali i quali, dopo aver lasciato la Svizzera alla fine della stagione muniti di un'assicurazione di permesso di dimora valida per la stagione successiva, desiderino ritornarvi per riprendervi la loro attivita'. 3. Quanto sopra varra' anche per i lavoratori italiani che, durante la validita' del loro permesso di dimora, si assenteranno temporaneamente dalla Svizzera.

Testo vigente dal 2 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61~art6 · fonte del testo

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