[1]delle richieste

[2]1. I datori di lavoro che svolgono la loro attivita' in Svizzera e desiderano assumere lavoratori in Italia si rivolgeranno alle competenti autorita' italiane. Le richieste potranno essere numeriche oppure nominative. 2. Le associazioni professionali e le organizzazioni di utilita' pubblica svizzere abilitate ad esercitare il collocamento in virtu' della legislazione svizzera sono altresi' ammesse a presentare le richieste. Non sono invece accettabili le richieste presentate da agenzie private che svolgono la loro attivita' a scopo di lucro. 3. Le autorita' italiane terranno conto delle necessita' della Svizzera in occasione del reclutamento di lavoratori disposti ad emigrare.

Testo vigente dal 2 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61~art2 · fonte del testo

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