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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, concluso a Roma il 10 agosto 1964
Legge 15 febbraio 1965, n. 61
- Aggiornato al
- 2 marzo 1965
- Articoli
- 23
- Versioni storiche
- 25
- Art. 1Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in…
- Art. 2delle richieste 1. I datori di lavoro che svolgono la loro attivita' in Svizzera e…
- Art. 3numeriche 1. Le richieste numeriche di manodopera saranno presentate all'Ambasciata…
- Art. 4nominative Il datore di lavoro che desidera assumere in Italia un lavoratore…
- Art. 5di lavoro I contratti di lavoro sottoposti al visto saranno redatti su un modulo il cui…
- Art. 6' del visto 1. Il visto rilasciato dall'Ambasciata o dal Consolato sara' valido per tutta…
- Art. 7per il visto 1. Da parte dell'Ambasciata o del Consolato sara' percepita la somma di 10…
- Art. 8dei passaporti I lavoratori italiani reclutati in Italia su richiesta numerica o…
- Art. 9Il datore di lavoro rimborsera' le spese di viaggio al lavoratore che ha fatto venire…
- Art. 10di ingresso e di soggiorno 1. L'ingresso dei lavoratori italiani e il loro diritto di…
- Art. 11aventi 5 anni di soggiorno in Svizzera 1. I lavoratori italiani, che hanno risieduto in…
- Art. 12stagionali 1. I lavoratori stagionali che, durante cinque anni consecutivi, hanno…
- Art. 13della famiglia 1. Le autorita' svizzere autorizzeranno la moglie e i figli minori di un…
- Art. 14sanitario Il controllo sanitario all'ingresso in Svizzera, richiesto per ragioni di…
- Art. 15di trattamento e controllo delle condizioni di assunzione 1. I lavoratori italiani…
- Art. 16e assicurazione contro la disoccupazione 1. Il servizio pubblico svizzero del…
- Art. 17sociale La sicurezza sociale dei lavoratori italiani e' regolata dalla Convenzione su…
- Art. 18alle condizioni di vita 1. Le autorita' svizzere esamineranno, di concerto con le…
- Art. 19dei risparmi I lavoratori italiani potranno trasferire liberamente i loro risparmi in…
- Art. 20amministrativa 1. Le Amministrazioni competenti dei due Paesi stabiliranno di concerto le…
- Art. 21I reclami che perverranno all'Ambasciata o al Consolato circa l'applicazione del presente…
- Art. 22mista 1. Verra' costituita una Commissione mista, composta di cinque delegati al massimo…
- Art. 23, entrata in vigore e validita' 1. Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti…
