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Tributario
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984 · Legge 14 ottobre 1985, n. 607
- Aggiornato al
- 7 novembre 1985
- Articoli
- 30
- Versioni storiche
- 33
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA MALAYSIA PER EVITARE…
- Art. 2CONSIDERATE 1. Le imposte che formano oggetto del presente Accordo sono: a) per quanto…
- Art. 3GENERALI 1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa…
- Art. 4FISCALE 1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato…
- Art. 5ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini del presente Accordo, la espressione "stabile organizzazione"…
- Art. 6IMMOBILIARI 1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato…
- Art. 7DELLE IMPRESE 1. I redditi di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto…
- Art. 8MARITTIMA ED AEREA 1. I redditi di un'impresa derivanti dall'esercizio, in traffico…
- Art. 9ASSOCIATE Allorche': a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o…
- Art. 10I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente…
- Art. 11Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro…
- Art. 12I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato…
- Art. 13DI CAPITALE 1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, come definiti al…
- Art. 14' PERSONALI 1. Salve le disposizioni degli articoli 15, 17, 18, 19 e 20, i salari, gli…
- Art. 15E GETTONI DI PRESENZA Nonostante le disposizioni dell'articolo 14, le partecipazioni agli…
- Art. 16E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 14, i redditi che i professionisti…
- Art. 17Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18, le pensioni e le altre…
- Art. 18PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente…
- Art. 19ED INSEGNANTI Una persona fisica che, su invito di una universita', collegio, scuola od…
- Art. 20ED APPRENDISTI Una persona fisica, residente di uno Stato contraente e che soggiorna…
- Art. 21REDDITI Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono…
- Art. 22PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara'…
- Art. 23ALLE AGEVOLAZIONI Quando il presente Accordo (con o senza altre condizioni) stabilisce…
- Art. 24DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro…
- Art. 25AMICHEVOLE 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate…
- Art. 26DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno, su…
- Art. 27DIPLOMATICI E CONSOLARI Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi…
- Art. 28Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate…
- Art. 29IN VIGORE 1. Ciascuno Stato contraente comunichera' allo altro il completamento della…
- Art. 30Il presente Accordo rimarra' in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato…
Altre partizioni dell’atto
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