[1]CONSIDERATE

[2]1. Le imposte che formano oggetto del presente Accordo sono:

  • a)per quanto concerne l'Italia: - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte: (qui di seguito indicate quali "imposta italiana.").
  • b)per quanto concerne la Malaysia: - l'imposta sul reddito e l'imposta sui sovrapprofitti (income tax and excess profit tax); - le imposte supplementari sul reddito, e cioe' la imposta sugli utili dello stagno (tin profits tax), l'imposta per lo sviluppo (development tax) e l'imposta sugli utili del legname (timber profits tax); e - l'imposta sui redditi petroliferi (petroleum income tax); (qui di seguito indicate quali "imposta malaysiana"). 2. Il presente Accordo si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti de gli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;607~accordo-art2 · fonte del testo

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