[1]ED APPRENDISTI

[2]Una persona fisica, residente di uno Stato contraente e che soggiorna temporaneamente nell'altro Stato contraente unicamente:

  • a)in qualita' di studente presso una universita', un collegio o un istituto scolastico dell'altro Stato,
  • b)in qualita' di apprendista industriale, commerciale o tecnico, o
  • c)come beneficiario di una sovvenzione, di un contributo o di un premio, principalmente per compiere studi o ricerche, da parte di un organismo religioso, assistenziale, scientifico o educativo non e' assoggettata ad imposizione nell'altro Stato contraente per le rimesse dall'estero ricevute allo scopo di sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale o a titolo di borsa di studio. Lo stesso trattamento si applica alle somme che rappresentano il corrispettivo di servizi resi in detto altro Stato a patto che tali servizi siano connessi ai suoi studi o alla sua formazione professionale o siano necessari per sopperire alle spese di mantenimento per un periodo di tempo ragionevolmente occorrente per portare a termine la formazione professionale o gli studi in detto altro Stato.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;607~accordo-art20 · fonte del testo

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