Le commissioni rogatorie in materia civile e commerciale da eseguirsi sul territorio di una delle due parti contraenti, saranno espletate dalle autorita' giudiziarie. Esse saranno trasmesse per via diplomatica normale. Se l'autorita' richiesta e' incompetente, trasmettera' di ufficio la commissione rogatoria a quella competente informandone immediatamente l'autorita' richiedente. Le disposizioni di questo articolo non precludono la facolta' per le parti contraenti di far eseguire direttamente dai loro rappresentanti diplomatici o consolari le commissioni rogatorie relative all'audizione dei loro cittadini. In caso di conflitto di legislazione, la nazionalita' della persona di cui e' richiesta l'audizione sara' determinata dalla legge del paese in cui deve essere eseguita la commissione rogatoria.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art9 · fonte del testo

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