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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992 · Legge 5 novembre 1996, n. 596
- Aggiornato al
- 23 novembre 1996
- Articoli
- 22
- Versioni storiche
- 25
- Art. 1Traduzione non ufficiale CONVENZIONE EUROPEA SULLA COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA PREAMBOLO…
- Art. 2- Sfera di applicazione 1. La presente Convenzione regolamenta le relazioni tra le Parti…
- Art. 3- Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a. l'espressione "opera…
- Art. 4- Equivalenza con i film nazionali 1. Le opere cinematografiche europee realizzate in…
- Art. 5- Modalita' di ammissione al regime di coproduzione 1. Ogni coproduzione di opere…
- Art. 6- Proporzione dei rispettivi contributi dei coproduttori 1. In caso di coproduzione…
- Art. 7- Diritti dei coproduttori 1. Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun…
- Art. 8- Partecipazione tecnica ed artistica 1. Il contributo di ciascun coproduttore deve…
- Art. 9- Coproduzioni finanziarie 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, ed in…
- Art. 10- Ripartizione equilibrata degli oneri 1. Negli scambi cinematografici tra le Parti…
- Art. 11- Ingresso e soggiorno Nell'ambito della sua legislazione e regolamentazione, nonche'…
- Art. 12- Menzione dei paesi coproduttori 1. Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione…
- Art. 13- Esportazione Quando un'opera cinematografica realizzata in coproduzione e' esportata…
- Art. 14- Lingue Al momento dell'ammissione al regime di coproduzione, l'autorita' competente di…
- Art. 15- Festival A meno che i coproduttori non decidano diversamente, le opere cinematografiche…
- Art. 16- Firma, ratifica, accettazione, approvazione 1. La presente Convenzione e' aperta alla…
- Art. 17- Entrata in vigore 1. La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese…
- Art. 18- Adesione di Stati non membri 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il…
- Art. 19- Clausola territoriale 1. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del…
- Art. 20- Riserve 1. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo…
- Art. 21- Denuncia 1. Ogni Parte puo' in qualunque momento denunciare la presente Convenzione…
- Art. 22- Notifiche Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri…
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