- Sfera di applicazione 1. La presente Convenzione regolamenta le relazioni tra le Parti nel settore delle coproduzioni multilaterali aventi origine sul territorio delle Parti. 2. La presente Convenzione si applica: a. alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori, ciascuno avente la propria sede in una distinta Parte della Convenzione; b. alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori ciascuno avente la propria sede in una distinta Parte della Convenzione, nonche' uno o piu' coproduttori che non hanno la sede in dette Parti. Il contributo totale dei coproduttori la cui sede non e' stabilita in Parti della Convenzione non potra' tuttavia superare il 30% del costo totale della produzione. In tutti i casi la presente Convenzione e' applicabile solo a condizione che l'opera in coproduzione corrisponda alla definizione di opera cinematografica europea, come specificata all'articolo 3, paragrafo 3 di seguito. 3. Le disposizioni degli accordi bilaterali tra le Parti della presente Convenzione sono applicabili alle coproduzioni bilaterali. Nel caso di coproduzioni multilaterali, le disposizioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli accordi bilaterali conclusi tra le Parti della Convenzione. Le disposizioni sulle coproduzioni bilaterali rimangono in vigore se non sono in contrasto con le norme della presente Convenzione. 4. In assenza di ogni accordo che regolamenti le relazioni bilaterali di coproduzione tra due Parti della presente Convenzione, detta Convenzione si applichera' anche alle coproduzioni bilaterali, salvo se una riserva venga formulata da una delle Parti interessate, come stabilito dall'articolo 20.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;596~convenzione-art2 · fonte del testo

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