- Modalita' di ammissione al regime di coproduzione 1. Ogni coproduzione di opere cinematografiche deve ricevere l'approvazione delle Autorita' competenti delle Parti in cui hanno sede i coproduttori, previa consultazione tra dette Autorita' e secondo le modalita' previste all'annesso 1. Detto annesso e' parte integrante della presente Convenzione. 2. Le domande di ammissione al regime di coproduzione dovranno essere compilate, ai fini della loro approvazione da parte delle Autorita' competenti, conformemente alle disposizioni della procedura di presentazione delle domande prevista all'annesso I. Quest'approvazione e' irrevocabile salvo in caso di inosservanza degli impegni iniziali in materia artistica, economica e tecnica. 3. I progetti a carattere manifestamente pornografico, quelli che fanno l'apologia della violenza o che pregiudicano apertamente la dignita' umana non possono essere ammessi al regime di coproduzione. 4. I vantaggi previsti a titolo della coproduzione sono concessi ai coproduttori riputati avere un'organizzazione tecnica e finanziaria adeguata, nonche' qualifiche professionali sufficienti. 5. Ciascun Stato contraente indica quali sono le autorita' competenti menzionate al paragrafo 2 di cui sopra, con una dichiarazione formulata all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione. Questa dichiarazione puo' essere successivamente modificata in qualunque momento.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;596~convenzione-art5 · fonte del testo

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