ARTICOLO IV NAZIONALIZZAZIONE ED ESPROPRIO 1. Ciascuna Parte Contraente si impegna a non adottare provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta', possesso o godimento inerenti agli investimenti effettuati sul proprio territorio da parte di investitori dell'altra Parte Contraente, salvo disposizioni specifiche di legge, sentenze o ordinanze delle competenti autorita' giudiziarie o altre disposizioni non discriminatorie, di carattere generale, destinate a regolare le attivita' economiche. 2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, o sottoposti a qualsiasi altra misura avente effetti equivalenti che possa essere adottata dalle Autorita' dell'altra Parte Contraente in relazione agli investimenti effettuati nel proprio territorio salvo casi di utilita' o necessita' pubblica o di interesse nazionale, secondo le disposizioni legali della Parte ricevente l'investimento a condizione che tali misure siano adottate in base a criteri non discriminatori. 3. L'Autorita' della Parte Contraente che dovesse adottare una di queste misure corrispondera' all'investitore o agli investitori dell'altra Parte Contraente un risarcimento giusto ed immediato. 4. Il giusto risarcimento sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o espropriazione siano state annunciate o rese pubbliche e sara' determinato in base a parametri reali di riferimento internazionalmente accettati. Qualora sussistano difficolta' di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verra' determinato sulla base di una valutazione degli elementi costitutivi dell'impresa nonche' delle componenti e dei risultati delle correlate attivita' di impresa. Il risarcimento sara' determinato in una valuta convertibile al tasso di cambio vigente in giorno in cui la nazionalizzazione o l'espropriazione sia stata adottata e sara' comprensivo degli interessi, maturati alla data di pagamento, calcolati sulla base del tasso LIBOR a sei mesi applicabile alla data di nazionalizzazione o di espropriazione. Una volta determinato, il risarcimento verra' prontamente corrisposto e sara' liberamente trasferibile. 5. Se, dopo l'espropriazione, i beni espropriati non avranno ricevuto, in tutto o in parte, la prevista destinazione, l'investitore o i suoi aventi causa avranno diritto ad ottenere il riacquisto di tali beni al prezzo di mercato.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;593~accordo-artiv · fonte del testo

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