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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, con protocollo, fatto a Brasilia il 3 aprile 1995
Legge 5 novembre 1996, n. 593
- Aggiornato al
- 23 novembre 1996
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo per la promozione e…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla…
- Art. 3La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI FRA LA REPUBBLICA…
- Art. iiARTICOLO II PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 1. Ciascuna Parte Contraente…
- Art. iiiARTICOLO III TRATTAMENTO E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA 1. In tutte le materie…
- Art. ivARTICOLO IV NAZIONALIZZAZIONE ED ESPROPRIO 1. Ciascuna Parte Contraente si impegna a non…
- Art. vARTICOLO V RISARCIMENTO PER DANNI O PERDITE Qualora gli investitori di una delle Parti…
- Art. viARTICOLO VI TRASFERIMENTO 1. Ciascuna Parte Contraente garantira' il libero trasferimento…
- Art. viiARTICOLO VII SURROGA Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione abbia…
- Art. viiiARTICOLO VIII SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE FRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI 1…
- Art. ixARTICOLO IX SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI 1. Le controversie tra…
- Art. xARTICOLO X APPLICAZIONI DI ALTRE DISPOSIZIONI 1. Qualora dalle disposizioni legali di una…
- Art. xiARTICOLO XI RELAZIONI FRA GOVERNI Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate…
- Art. xiiARTICOLO XII INVESTIMENTI PRECEDENTI ALL'ACCORDO 1. Le disposizioni del presente Accordo…
- Art. xiiiARTICOLO XIII ENTRATA IN VIGORE, PROROGA E DENUNCIA 1. Il presente Accordo entrera' in…
