ARTICOLO III TRATTAMENTO E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA 1. In tutte le materie regolate da questo Accordo, il trattamento cui si riferisce il secondo paragrafo dell'Articolo II non sara' meno favorevole di quello concesso da una Parte Contraente agli investimenti realizzati nel suo territorio da parte di investitori di una Paese Terzo. 2. Questo trattamento non si estendera', tuttavia, alle concessioni di una Parte Contraente in favore di investitori di una terza Parte in virtu' della sua partecipazione ad una zona di libero scambio, unione doganale, mercato comune, accordi di integrazione regionale, accordi economici multilaterali ed accordi per facilitare gli scambi transfrontalieri. 3. Il trattamento a cui si riferisce questo articolo non si estendera', inoltre, alle riduzioni di aliquote, esenzioni fiscali ed altri incentivi simili, concessi da una Parte Contraente agli investitori di Paesi terzi in applicazione di un accordo per evitare la doppia imposizione o altri accordi in materia tributaria. 4. Oltre alle disposizioni del paragrafo 1 di questo Articolo, ogni Parte Contraente concedera' agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti dei propri investitori. 5. Il trattamento accordato alle attivita' connesse con gli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello accordato alle analoghe attivita' connesse con investimenti di investitori propri o di ogni altro Paese Terzo. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento nonche', in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;593~accordo-artiii · fonte del testo

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