ARTICOLO VI TRASFERIMENTO 1. Ciascuna Parte Contraente garantira' il libero trasferimento di redditi, guadagni ed altri proventi derivanti dagli investimenti effettuati nel suo territorio da parte di investitori dell'altra Parte Contraente, ed in particolare ma non esclusivamente:

  • a)capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti, ivi compresi i redditi reinvestiti utilizzati;
  • b)redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro utile;
  • c)somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento;
  • d)ammortamenti di prestiti relativi a un investimento e il pagamento dei rispettivi interessi;
  • e)compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel suo territorio, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e di regolamenti nazionali vigenti;
  • f)il risarcimento previsto agli Articoli IV e V, nonche' i trasferimenti di cui all'Articolo VII. 2. I trasferimenti saranno effettuati, espletate da parte dell'investitore le procedure di legge o regolamentari della Parte Contraente ospitante l'investimento, senza indebito ritardo e comunque entro sei mesi dalla richiesta, dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali. 3. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si intendono assolti quando siano state adempiute, da parte dell'investitore, le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul cui territorio l'investimento e' stato effettuato. 4. I trasferimenti saranno autorizzati in divisa convertibile al tasso di cambio vigente al momento della presentazione della domanda debitamente documentata ad un Istituto bancario autorizzato ad operare in valuta.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;593~accordo-artvi · fonte del testo

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