Art. 5 — Categorie di partecipanti

  • a)Ciascun membro del Consiglio e' dichiarato dal Consiglio, con il consenso del paese interessato, essere un paese produttore o un paese consumatore, non appena il Consiglio sia stato avvisato dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che questo membro ha depositato il proprio strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione, conformemente all'articolo 48 o all'articolo 52, o la notifica della sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo o di aderirvi, conformemente all'articolo 50 o all'articolo 52.
  • b)La classificazione in paesi produttori e paesi consumatori viene effettuata rispettivamente sulla base della produzione mineraria interna e del consumo di stagno-metallo, restando inteso che:
  • i)la classificazione di un paese produttore, che sia un importante consumatore di stagno-metallo proveniente dalla propria produzione mineraria interna, avviene, con il consenso del paese in parola, sulla base delle sue esportazioni di stagno;
  • ii)la classificazione di un paese consumatore, la cui produzione mineraria interna rappresenta una importante percentuale dello stagno che esso consuma, avviene, con il consenso del paese in parola, sulla base delle sue importazioni di stagno.
  • c)Ciascun governo puo' far conoscere, nello strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione o nella notifica della sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare l'Accordo, o di aderirvi, a quale categoria di paesi partecipanti esso ritiene di dover appartenere.
  • d)Nella prima sessione ordinaria che esso terra' dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio prendera' le decisioni necessarie per l'applicazione del presente articolo alla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi partecipanti elencati nell'Allegato A e alla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi partecipanti elencati nell'allegato B; il calcolo dei suffragi sara' fatto separatamente ed i diritti di voto dovranno essere quelli che sono indicati negli allegati A e B del presente Accordo, restando inteso che a questo scopo non vengono applicate le disposizioni dell'articolo 13.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art5 · fonte del testo

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