Passaggio del confine per il materiale Le parti contraenti facilitano nella stessa maniera il passaggio della frontiera degli equipaggiamenti, dei mezzi di soccorso e dei materiali di funzionamento e per l'assistenza la cui introduzione, analogamente ai casi di attraversamento della frontiera al di fuori dei punti di passaggio autorizzati, deve essere anticipatamente portata a conoscenza delle autorita' doganali competenti e delle altre autorita' responsabili della sorveglianza della frontiera. Le squadre di soccorso non devono portare altra merce se non gli oggetti di equipaggiamento, i mezzi di soccorso ed il materiale di funzionamento e di assistenza necessari alla missione di soccorso. I mezzi indicati ai paragrafi precedenti sottostanno al regime di importazione temporanea. Nessun documento e' richiesto ne e' predisposto per l'entrata o l'uscita di questi beni. Al momento del passaggio della frontiera il responsabile di un'unita' di intervento presenta ai servizi della dogana (o fa loro pervenire nel piu' breve tempo possibile) una lista completa degli equipaggiamenti, dei mezzi di soccorso e di funzionamento. Gli equipaggiamenti, i mezzi di soccorso ed il materiale di funzionamento e per l'assistenza sono esonerati da tutti i diritti doganali se sono stati utilizzati durante un'operazione di soccorso o riesportati al compimento della stessa. Se circostanze particolari non ne permettono la riesportazione, la loro natura, il loro stato e la loro quantita' come pure il luogo ove essi si trovano devono essere portati a conoscenza delle autorita' responsabili delle missioni di soccorso che informeranno il servizio doganale competente; in tale caso e' applicabile la legge nazionale dello Stato richiedente. L'introduzione sul territorio dello Stato richiedente di prodotti medicinali contenenti stupefacenti ed il ritorno nel territorio dello Stato offerente delle quantita' non utilizzate non sono considerati come importazione o esportazione ai sensi degli accordi internazionali sugli stupefacenti sottoscritti da ambedue le parti contraenti. I prodotti medicinali di cui sopra debbono essere introdotti solamente nel quadro dei bisogni medici urgenti ed utilizzati unicamente dal personale medico qualificato secondo le norme legali dello Stato contraente di spedizione. Al termine delle operazioni di soccorso, il personale, nonche' l'equipaggiamento, i mezzi di soccorso, il materiale di funzionamento e per l'assistenza che non sono stati utilizzati devono rientrare nel territorio dello Stato offerente attraverso un punto di passaggio di frontiera autorizzato.

Testo vigente dal 10 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;87~convenzione-art8 · fonte del testo

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