Passaggio del confine Al fine di assicurare l'efficienza e la rapidita' necessarie agli interventi, le parti contraenti si impegnano a limitare al minimo indispensabile le formalita' di passaggio alla frontiera. Il responsabile di un'unita' di intervento presenta un certificato attestante la missione di soccorso, il tipo dell'unita' e la lista delle persone che ne fanno parte. Detto certificato e' rilasciato dall'autorita' dalla quale dipende l'unita'. Le persone che fanno parte dell'unita' di intervento sono dispensate dall'obbligo di presentare i documenti richiesti per l'espatrio. Dovranno essere comunque muniti di un documento di identita', ai fini di eventuali controlli. Nei casi di urgenza particolare il certificato, di cui al precedente comma, puo' essere sostituito da un'attestazione stabilita a tale scopo, dalla quale risulti che la frontiera deve essere varcata al fine di compiere una missione di soccorso. Se le circostanze lo esigono, il passaggio della frontiera puo' essere effettuato fuori dei punti di passaggio autorizzati. Le autorita' responsabili della sorveglianza della frontiera ne devono essere informate in anticipo dallo Stato richiedente. In caso di evacuazione al di la' delle frontiere, le autorita' dei due Paesi si comunicano a posteriori i nomi delle persone evacuate che e' loro possibile stabilire in maniera certa. Ciascuna delle parti contraenti ha l'obbligo di riammettere, senza riguardo alla loro nazionalita', le persone, soccorritori o evacuati, passate dal proprio territorio su quello dell'altra parte contraente, anche se esse non possiedono un documento ufficiale di identita'. Se trattasi di stranieri, essi restano soggetti al medesimo statuto di dimora e domicilio applicato nei loro confronti prima del passaggio della frontiera.

Testo vigente dal 10 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;87~convenzione-art7 · fonte del testo

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