1. L'Agenzia puo' ricorrere alla collaborazione di persone qualificate, cittadine delle Parti contraenti. 2. I membri del personale dell'Organizzazione e i famigliari che vivono con loro beneficiano delle eccezioni alle disposizioni restrittive dell'immigrazione e che disciplinano la registrazione degli stranieri, generalmente riconosciute ai membri del personale di organizzazioni internazionali analoghe. 3. (a) Nei periodi di crisi internazionale, le Parti contraenti accordano ai membri del personale dell'Organizzazione e ai famigliari che vivono con loro le stesse agevolazioni per il rimpatrio riconosciute ai personale delle altre organizzazioni internazionali. (b) Le disposizioni del capoverso (a) che precede non incidono sugli obblighi del personale nei confronti dell'Organizzazione. 4. Alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non puo' esser eccezione salvo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza e di sanita' pubblica. 5. I membri del personale dell'Organizzazione: (a) godono della franchigia da diritti e tasse doganali, che non siano canoni o tasse a fronte di servizi resi, per l'importazione di effetti personali, mobilio e altre suppellettili domestiche usate, che essi portano dall'estero al momento del loro primo insediamento nel territorio in questione, e per la riesportazione di questi stessi effetti, mobilio e suppellettili all'atto della cessazione delle loro funzioni: (b) possono, all'atto dell'assunzione delle loro funzioni nel territorio di una delle Parti contraenti, importare temporaneamente in franchigia la loro automobile personale e successivamente, non oltre la fine del loro periodo di servizio, riesportare il veicolo in franchigia, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali condizioni che il governo della Parte contraente interessata ritiene di dover applicare ai caso singolo; (c) godono dell'inviolabilita' per tutte le o carte e documenti ufficiali. Non e' fatto obbligo alle Parti contraenti di concedere ai propri cittadini le agevolazioni previste dai commi (a) e (b) del paragrafo 5 che precede. 7. Il Direttore generale dell'Agenzia, oltre ai privilegi, alle esenzioni e alle agevolazioni previste per il personale dell'Organizzazione, gode dell'immunita' dalla giurisdizione per i suoi atti, comprese le parole dette o scritte, compiuti nell'esercizio delle sue funzioni; tale immunita' non si applica in caso d'infrazioni alle norme della circolazione stradale o in caso di danni causati da un veicolo di sua appartenenza o da lui guidato. 8. I governi interessati adottano ogni provvedimento necessario per garantire la liberta' di' trasferimento degli stipendi netti.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~art25 · fonte del testo

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