[1]ACCORDO fra l'Italia e l'Algeria per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, animati dal desiderio di concludere un Accordo tra i due Paesi per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

[3]ARTICOLO 1.

[4]1. Per "esercizio della navigazione aerea" si intende, ai sensi del presente Accordo, l'attivita' professionale di trasporto per via aerea di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori ed esercenti di aeromobili, ivi compresa la vendita di biglietti di passaggio e documenti analoghi ed ogni altra attivita' direttamente connessa con tale trasporto. 2. Per "traffico internazionale" si intende ogni attivita' di trasporto effettuato per mezzo di un aeromobile da una impresa italiana o algerina, ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente fra localita' situate nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica Algerina Democratica e Popolare. 3. Per "imprese italiane" si intendono le imprese dello Stato italiano, gli Enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche che hanno il loro domicilio fiscale in Italia e che non sono residenti in Algeria, nonche' le societa' di capitali e di persone Costituite conformemente alla legislazione italiana ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana. 4. Per "imprese algerine" si intendono le imprese dello Stato algerino, gli Enti pubblici algerini sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche che hanno il loro domicilio fiscale in Algeria e che non sono residenti in Italia, nonche' le societa' di capitali e di persone costituite conformemente alla legislazione algerina ed aventi sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica Algerina Democratica e Popolare.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-07-26;573~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari