1. Il Governo italiano s'impegna ad esentare i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese algerine esercenti tale attivita':

  • a)dall'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • b)dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • c)dall'imposta locale sui redditi. 2. Il Governo algerino si impegna ad esentare i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attivita':
  • a)dall'imposta sugli utili industriali e commerciali;
  • b)dall'imposta sull'attivita' industriale e commerciale e dal relativo diritto fisso addizionale;
  • c)dall'imposta complementare sol reddito complessivo. 3. L'esenzione fiscale prevista nei precedenti paragrafi i e 2 si applica anche in favore delle imprese italiane e delle imprese algerine di navigazione aerea, che partecipano a un fondo comune "pool i, ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese. 4. L'Accordo si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte indicate ai precedenti paragrafi 1 e 2.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;573~art2 · fonte del testo

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