[1]CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELLO ZAIRE PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA IN TRAFFICO INTERNAZIONALE.

[2]LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELLO ZAIRE

[3]Animate dal desiderio di rafforzare i loro legami di amicizia e di concludere una convenzione per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1. Definizioni

[5]1. L'espressione "esercizio della navigazione marittima ed aerea" designa l'attivita' di trasporto per mare e per aria di persone, animali, merci e posta compresa la vendita di biglietti di passaggio per tale trasporto esercitata dalle imprese di navigazione marittima o aerea. 2. Per "traffico internazionale" si intende ogni attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da un'impresa italiana o zairese, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica dello Zaire. 3. Per "imprese italiane" si intendono le imprese marittime e aeree pubbliche, parastatali o private costituite secondo le leggi italiane e aventi la sede sociale e amministrativa nella Repubblica italiana. 4. Per "imprese zairesi" si intendono le imprese marittime e aeree pubbliche, parastatali o private costituite secondo le leggi zairesi e aventi la sede sociale e amministrativa nella Repubblica dello Zaire.

Testo vigente dal 11 febbraio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1063~art1 · fonte del testo

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