[1]ALLEGATO

[2]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

[3]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA, animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale,

[4]Hanno convenuto quanto segue:

[5]Articolo 1

[6]Ai fini del presente Accordo:

[7]1. L'espressione "esercizio della navigazione marittima ed aerea" designa l'attivita' professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori e armatori o esercenti rispettivamente di navi o aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili documenti per tale trasporto.

[8]2. L'espressione " imprese italiane " designa le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Italia e non residenti in Polonia, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano.

[9]3. L'espressione " imprese polacche " designa le imprese di Stato polacche, gli enti pubblici polacchi sia a carattere nazionale che locale, e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Polonia e non residenti in Italia, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi polacche ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio polacco.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;402~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari