[1]Cooperazione in materia di residuati bellici

[2]Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione finalizzata allo sminamento, all'eliminazione di bombe e altri ordigni inesplosi e al rispetto dei trattati internazionali cui hanno aderito, tenendo presente gli altri strumenti internazionali pertinenti. Le parti convengono pertanto di cooperare tramite:

  • a)la condivisione di esperienze, il dialogo, il potenziamento della capacita' gestionale e la formazione di esperti, ricercatori e specialisti, ivi compresa l'assistenza mirata a sviluppare la capacita', su riserva delle procedure nazionali intese ad affrontare le suddette questioni;
  • b)la comunicazione e l'informazione sulla prevenzione degli incidenti causati da ordigni e mine e la riabilitazione e il reinserimento sociale delle vittime di ordigni e mine.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art34 · fonte del testo

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