[1]Cooperazione giudiziaria

[2]1. Le parti convengono di cooperare su questioni di natura giuridica, sul potenziamento dello Stato di diritto e delle istituzioni a tutti i livelli nei settori dell'amministrazione della giustizia e dell'applicazione della legge. 2. Le parti convengono di cooperare sul potenziamento della capacita' del potere giudiziario e del sistema giuridico in settori quali il diritto civile, il diritto processuale civile, il diritto penale e il diritto processuale penale, impegnandosi inoltre a scambiarsi informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione. 3. Le parti convengono inoltre di collaborare in materia giustizia penale internazionale. Esse ritengono che i crimini piu' gravi che riguardano la comunita' internazionale non debbano rimanere impuniti e che la loro efficace repressione debba essere assicurata mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti al livello adeguato. 4. Le parti individuano nella Corte penale internazionale un'istituzione progressiva e indipendente il cui operato e' finalizzato alla pace e alla giustizia internazionali. Le parti concordano di cooperare al fine di potenziare il quadro giuridico atto a prevenire e a punire i crimini piu' gravi che riguardano la comunita' internazionale, e di prendere in considerazione la possibilita' di aderire allo Statuto di Roma. Le parti convengono che sarebbero proficui il dialogo e la cooperazione al riguardo.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art11 · fonte del testo

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