[1]Cooperazione nella lotta contro il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro (SALW), in tutti i loro aspetti

[2]1. Le parti riconoscono che la produzione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro, in tutti i loro aspetti, compreso l'eccessivo accumulo, e la loro diffusione incontrollata continuano a rappresentare una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, al contempo ribadendo il diritto legittimo delle parti di produrre, importare e detenere armi leggere e di piccolo calibro per esigenze di autodifesa e di sicurezza. A tale riguardo, le parti ricordano gli aspetti rilevanti delle risoluzioni 64/50 e 64/51 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 2. Le parti convengono di osservare e eseguire integralmente gli obblighi rispettivi in materia di lotta al commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro, in tutti i loro aspetti, incombenti loro in forza dei vigenti accordi internazionali cui hanno aderito e in forza delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali pertinenti applicabili in questo settore, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere ed eliminare il commercio illecito di SALW, in tutti i loro aspetti. 3. Le parti si impegnano ad avviare, se necessario, un dialogo finalizzato allo scambio di opinioni e informazioni, a sviluppare una comprensione comune delle questioni e dei problemi connessi al commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e a rafforzare la capacita' delle parti di prevenire, combattere ed eliminare tale commercio.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art9 · fonte del testo

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