Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Convenzione
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in materiali preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972 · Legge 15 maggio 2023, n. 55
- Aggiornato al
- 26 maggio 2023
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 21
- Art. 1CONVENZIONE SUL CONTROLLO E LA MARCATURA DEGLI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI Firmata a…
- Art. 2Ai fini della presente Convenzione, per «oggetti in metalli preziosi» si intendono gli…
- Art. 3Per beneficiare di quanto previsto dall'articolo 1, gli oggetti in metalli preziosi…
- Art. 4Gli Stati contraenti non sono obbligati ad applicare le disposizioni del comma 1…
- Art. 5l. Ciascuno Stato contraente deve designare uno o piu' uffici del saggio autorizzati per…
- Art. 6Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono a uno Stato contraente di…
- Art. 7Gli Stati contraenti, con il presente atto, autorizzano il depositario a registrare…
- Art. 8Ciascuno Stato contraente deve avere e mantenere una normativa che proibisca, a pena di…
- Art. 9Qualora uno Stato contraente importatore o uno dei suoi uffici del saggio autorizzati…
- Art. 10Con la presente, e' istituito un Comitato Permanente, in cui e' rappresentato ogni Stato…
- Art. 11Modifica alla Convenzione 1. Nel caso di una proposta ricevuta dal Comitato Permanente…
- Art. 12Qualsiasi Stato che sia membro delle Nazioni Unite o di una agenzia specializzata o…
- Art. 13Il Governo di ciascuno Stato firmatario o aderente puo', al momento del deposito del…
- Art. 14Ogni Stato contraente puo' recedere dalla presente Convenzione purche' dia un preavviso…
- Art. 15l. La presente Convenzione dovra' essere ratificata dagli Stati firmatari. I documenti di…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Convenzione». torna al corpo dell’atto
