1. Con la presente, e' istituito un Comitato Permanente, in cui e' rappresentato ogni Stato contraente. Ogni Stato contraente ha un voto. 2. I compiti del Comitato Permanente sono: valutare ed esaminare la funzione della presente Convenzione; rivedere e, ove necessario, proporre modifiche agli Allegati della presente Convenzione; assumere decisioni su argomenti tecnici, come previsto negli Allegati; promuovere e mantenere la cooperazione tecnica e amministrativa tra gli Stati contraenti nelle materie oggetto della presente Convenzione; studiare azioni per assicurare una uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della presente Convenzione; favorire un'adeguata tutela dei marchi contro contraffazioni ed usi illeciti; formulare raccomandazioni sulle questioni che gli vengono sottoposte ai sensi dell'art. 9, comma 2, o per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante dalla funzione della presente Convenzione che sia presentata al Comitato Permanente; esaminare se le disposizioni di uno Stato interessato ad aderire alla presente Convenzione soddisfino le condizioni previste dalla Convenzione e dai suoi Allegati e riferire in merito agli Stati contraenti per le loro valutazioni. 3. Il Comitato Permanente puo' adottare un regolamento procedurale per le proprie riunioni, ivi comprese le regole per la convocazione di tali riunioni. Il Comitato deve riunirsi almeno una volta l'anno. 4. Ai sensi del precedente comma 2, il Comitato Permanente deve prendere decisioni su materie tecniche, come previsto negli Allegati, all'unanimita'. 5. Il Comitato Permanente puo' formulare raccomandazioni su qualsiasi questione connessa all'attuazione della presente Convenzione, nonche' avanzare proposte di modifica della stessa. Tali raccomandazioni o proposte devono essere trasmesse al depositario che dovra' comunicarle a tutti gli Stati contraenti.

Testo vigente dal 26 maggio 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-05-15;55~convenzione-art10 · fonte del testo

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